1. La presente legge disciplina l'ordinamento delle professioni intellettuali in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
2. La disciplina dei princìpi fondamentali degli ordinamenti delle professioni intellettuali, ai sensi degli articoli 33, 41 e 117 della Costituzione e dei princìpi comunitari in tema di concorrenza, spetta alla legislazione esclusiva dello Stato; la disciplina delle professioni intellettuali in tema di formazione e di organizzazione di particolare rilievo regionale spetta alle regioni.
3. Per professione intellettuale si intende l'attività economica, anche organizzata, diretta al compimento di atti e alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi esercitata, abitualmente e in via prevalente, mediante lavoro intellettuale.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per «professione», la professione intellettuale, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 3;
b) per «professione ordinistica», la professione di cui al titolo II per lo svolgimento della quale la legge richiede
c) per «professione associativa», ogni altra attività professionale che non sia ricompresa nelle professioni di cui all'articolo 2229 del codice civile o che sia oggetto di almeno una associazione professionale iscritta nel Registro di cui all'articolo 35;
d) per «libero professionista», colui che esercita una professione in forma indipendente;
e) per «professionista dipendente", il soggetto che esercita la professione nelle forme del lavoro subordinato;
f) per «professionista», il libero professionista e il professionista dipendente;
g) per «categoria», l'insieme dei professionisti che esercitano la medesima professione con lo stesso titolo professionale;
h) per «esercizio professionale», l'esercizio della professione;
i) per «prestazione professionale», la prestazione del professionista in qualunque forma resa;
l) per «legge», la legge e gli atti equiparati dello Stato;
m) per «ordinamento di categoria», le disposizioni normative che regolano competenze, condizioni, modalità e compensi per l'esercizio della professione di interesse generale;
n) per «Ordine professionale», il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali di cui all'articolo 18;
o) per «Consiglio nazionale», il Consiglio nazionale dell'Ordine professionale;
p) per «esame di Stato», l'esame, anche in forma di concorso, previsto per l'accesso alle professioni ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione;
q) per «consiglieri», i membri del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale;
r) per «associazioni professionali» le associazioni professionali di cui all'articolo 34;
s) per «sindacati», i sindacati dei professionisti;
t) per «riserva professionale», le attività che la legge stabilisce debbano essere esercitate soltanto da iscritti ad albi professionali.
1. Le disposizioni della presente legge, ai sensi degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, disciplinano le professioni al fine di:
a) garantire e tutelare la concorrenza, in attuazione dell'articolo 41 della Costituzione e dei trattati europei;
b) tutelare gli interessi generali connessi con l'esercizio professionale;
c) valorizzare l'organizzazione delle professioni, quale risorsa prioritaria dell'economia della conoscenza;
d) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
e) garantire i cittadini assicurando la qualità, la deontologia, l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;
f) tutelare l'affidamento della clientela e della collettività;
g) assicurare la correttezza e la qualità della prestazione professionale nell'interesse dei cittadini.
1. L'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
2. L'esame di Stato per l'esercizio professionale di una professione ordinistica non è soggetto a predeterminazione numerica dei posti, salvo motivate eccezioni, ed è basato sulla verifica dell'effettività del tirocinio.
1. La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale e in forma associata o societaria ai sensi di quanto previsto dal capo III.
2. Alla professione, in qualunque forma esercitata, non si applica la sezione I del capo I del titolo II del libro V del codice civile.
3. La legge stabilisce le professioni il cui esercizio è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato, predisponendo apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.
1. I professionisti dipendenti esercitano la professione in conformità alle disposizioni della presente legge, fatte salve le incompatibilità previste dagli ordinamenti di categoria.
2. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative mansioni, ai sensi di quanto previsto dagli ordinamenti di categoria.
1. È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali. Nelle attività professionali non soggette a riserva in via esclusiva sono ammessi i tipi di società previsti dal codice civile.
2. La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione, denominata «società tra professionisti - STP», fermo restando quanto previsto dal presente articolo, può essere costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
3. In ogni caso la società tra professionisti contiene nella denominazione l'indicazione «società tra professionisti - STP», seguita dalla sigla relativa al tipo societario prescelto all'atto della costituzione.
4. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, individua le categorie di attività professionali che possono essere svolte congiuntamente dalle società tra professionisti.
5. La costituzione delle società tra professionisti è subordinata al rispetto dei seguenti princìpi:
a) la partecipazione alla società è ammessa unicamente per i soci professionisti iscritti all'albo. La circolazione delle quote di partecipazione può avvenire solo nell'ambito di soggetti che possiedono i
b) le cariche di legale rappresentate, amministratore o componente del consiglio di amministrazione, nonché di componente del consiglio di gestione o di sorveglianza nel caso di sistema dualistico ai sensi dell'articolo 2409-octies e seguenti del codice civile, possono essere ricoperte unicamente dai soci professionisti;
c) ai fini della costituzione del capitale sociale possono essere oggetto di conferimento, previa valutazione ai sensi della normativa vigente, il nome del professionista o la denominazione dello studio professionale di uno o più soci, nonché il nome del fondatore dello studio professionale di uno o più soci e l'avviamento presso la clientela;
d) la società tra professionisti avente ad oggetto l'esercizio di professioni di interesse generale è iscritta in una sezione speciale dei relativi albi e ad essa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci ed ai cui albi è effettuata l'iscrizione;
e) l'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la società tra professionisti è tenuta, alla richiesta di prestazione, a fornire il nominativo del socio o dei soci che eseguiranno l'incarico e le informazioni sull'attività professionale da essi svolta e sui loro eventuali titoli di specializzazione;
f) le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società che annovera tra i propri soci professionisti appartenenti alla medesima categoria;
g) fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, della presente legge, alle società tra professionisti regolate ai sensi della medesima legge non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e le altre disposizioni vigenti che disciplinano le procedure concorsuali.
1. Ove consentito dagli ordinamenti di categoria, la società tra professionisti, costituita ai sensi dell'articolo 7, che ha per oggetto l'esercizio di più professioni di interesse generale, è iscritta nella sezione speciale dei rispettivi albi e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, gli ordinamenti delle categorie cui appartengono i soci.
2. Gli ordinamenti di categoria, per motivate ragioni, possono prevedere regimi di incompatibilità relativi alla partecipazione dei professionisti iscritti ad albi diversi.
3. L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta.
4. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria.
1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività.
2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente capo.
1. È consentito l'esercizio in forma associata delle professioni da parte delle
1. Gli enti previdenziali privati disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, esercitano i compiti statutari e le attività previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, in posizione di indipendenza e autonomia, normativa e gestionale, senza finanziamenti diretti o indiretti da parte dello Stato. Le loro risorse patrimoniali sono private e devono garantire l'erogazione delle prestazioni di competenza a favore dei beneficiari.
2. Sono assoggettati a contribuzione obbligatoria a favore dell'ente previdenziale di categoria tutti i redditi indicati negli ordinamenti di categoria di riferimento. Sono comunque assoggettati a contribuzione obbligatoria, anche in mancanza
1. Ai redditi di lavoro autonomo prodotti dai professionisti si applicano le disposizioni del titolo I, capo V, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a riformare il trattamento fiscale dei redditi fondiari e dei redditi da capitali prodotti dagli enti previdenziali privati delle categorie,
a) esclusione di ogni forma, anche indiretta, di doppia imposizione;
b) eliminazione del prelievo fiscale sulle pensioni erogate dagli enti o, in alternativa, eliminazione del prelievo fiscale sui redditi fondiari e sui redditi da capitali prodotti dagli enti.
1. Il professionista deve rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza assicurativa stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
2. I codici deontologici di cui agli articoli 23 e 34, comma 3, prevedono le conseguenze disciplinari della violazione dell'obbligo stabilito dal comma 1 del presente articolo.
3. Gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni di cui al titolo III stabiliscono i termini di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative per la responsabilità professionale.
4. Le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini, associazioni ed enti previdenziali privati che, in caso di mancato accordo con le compagnie assicurative, possono rivolgersi all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).
1. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a
a) sulla base degli articoli 4, 33 e 35 della Costituzione, è previsto il diritto dei professionisti ad ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate nella forma dell'Ordine professionale;
b) sono disciplinati condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza, soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento dell'attività;
c) è previsto che le attività soggette a competenza esclusiva, previo adeguamento delle attuali qualificazioni tecniche e con riferimento all'esercizio di funzioni di pubblico interesse, siano riservate ai soggetti in possesso di determinati requisiti professionali; per le attività non riservate è ammessa la concorrenza nel rispetto del principio di lealtà e prevedendo una denominazione connotativa degli effettivi profili professionali e non ingannevole per il pubblico;
d) è prevista, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 15, per le professioni che incidono su interessi pubblici e generali meritevoli di specifica tutela, l'istituzione di Ordini professionali ai sensi del titolo II ed è favorita, per le professioni che non incidono su tali interessi, l'organizzazione in associazioni ai sensi del titolo III. In ogni caso, l'istituzione di nuovi Ordini professionali è esclusa qualora sia accertata l'omogeneità dei relativi percorsi formativi con quelli di professioni già riconosciute;
e) è previsto che il potere di riconoscimento delle professioni ordinistiche, anche relativamente alla verifica della permanenza
f) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alla lettera e), i Ministeri competenti, di concerto tra loro, svolgono, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria finalizzata a:
1) accertare i requisiti per il riconoscimento pubblico delle professioni nonché la loro organizzazione in Ordini professionali o in associazioni;
2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 36 da parte delle associazioni che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito ai sensi dell'articolo 35;
3) accertare il possesso dei requisiti previsti dal regime transitorio stabilito ai sensi dell'articolo 40;
4) verificare d'ufficio o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 e, ove ne accerti il difetto, darne comunicazione ai Consigli nazionali e alle amministrazioni pubbliche che hanno competenza sul relativo esercizio professionale;
g) sono acquisiti i pareri obbligatori del CNEL e dei Consigli nazionali competenti e sentiti i sindacati e le associazioni rappresentativi dei professionisti interessati.
1. Ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione e in conformità a quanto stabilito agli articoli 2061 e 2229 del codice civile, le condizioni e i casi in cui può essere previsto che per l'esercizio di una professione è necessaria l'iscrizione a un apposito albo, previo superamento dell'esame di Stato, sono stabiliti con i decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 41 della presente legge, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incidenza della professione su interessi generali meritevoli di specifica tutela;
b) esigenza di tutela dell'affidamento della clientela e della collettività;
c) rilevanza sociale dei costi derivanti dall'esercizio non corretto della professione;
d) esercizio di funzioni di pubblico interesse;
e) garanzia della concorrenza.
2. Gli ordinamenti di categoria determinano:
a) le competenze professionali sulla base del titolo di studi universitario e dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, identificando le prestazioni riservate ai sensi della legislazione vigente, in conformità ai princìpi della presente legge;
b) il titolo professionale;
c) i requisiti formativi per l'esercizio professionale;
d) il tirocinio per l'ammissione all'esame di Stato;
e) il regime delle incompatibilità;
f) ulteriori requisiti per l'esercizio professionale nel rispetto dell'interesse generale.
3. Sono previste la tassatività e la specialità delle attività riservate, ai sensi dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, e l'unificazione degli Ordini professionali relativi a professioni omogenee.
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 41, sono stabiliti le condizioni e i requisiti del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di Stato, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il tirocinio è volto all'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione;
b) la durata del tirocinio non può essere superiore a due anni, salvo casi speciali;
c) il tirocinio è svolto sotto la responsabilità di un professionista iscritto all'albo, con adeguata anzianità di iscrizione, anche se effettuato presso amministrazioni, società e aziende che svolgono attività nel settore di riferimento della professione;
d) il tirocinio può anche essere svolto parzialmente, mediante la partecipazione a corsi di formazione per la preparazione agli esami di Stato, in Paesi dell'Unione europea o in altri Paesi esteri, ai sensi della lettera c);
e) deve essere stabilito un equo compenso in favore di chi svolge il tirocinio, tenendo conto dell'effettivo apporto del
2. Al tirocinante non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali.
3. Nell'ambito della delega prevista dall'articolo 41, il Governo provvede a disciplinare l'esame di Stato sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) l'esame deve garantire l'uniforme valutazione dei candidati e la verifica oggettiva del possesso delle conoscenze e dell'attitudine necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale;
b) l'esame deve prevalentemente basarsi su una verifica periodica dell'effettività del tirocinio, soggetta a valutazione tramite un sistema di crediti;
c) nelle commissioni giudicatrici non più della metà dei commissari, tra cui il presidente, sono designati dall'Ordine territoriale tra gli iscritti agli albi.
1. Il professionista si iscrive all'albo del luogo ove ha domicilio professionale.
2. Gli ordinamenti di categoria stabiliscono le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.
1. Ai sensi del presente titolo, coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo, ai sensi di quanto previsto all'articolo 15, sono organizzati in Ordine professionale,
a) un Consiglio nazionale, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della rispettiva categoria;
b) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di Ordine della rispettiva categoria nel proprio ambito di competenza territoriale, secondo quanto previsto dal relativo ordinamento.
1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione dell'Ordine territoriale, prevedendo i seguenti organi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, comma 2:
a) il consiglio, composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli iscritti all'albo ed eletto dall'assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il consiglio conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine territoriale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio;
b) l'assemblea, costituita dagli iscritti all'albo; l'assemblea elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli
c) il collegio dei revisori dei conti, composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, eletti dall'assemblea ogni tre anni; il mandato dei revisori dei conti può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive; il collegio dei revisori dei conti controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio.
1. Spettano all'Ordine territoriale, che li esercita tramite il consiglio, i seguenti compiti:
a) garantire l'osservanza dei princìpi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale, nel rispetto di quanto previsto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
b) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nonché la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, dandone comunicazione al Consiglio nazionale;
c) promuovere la formazione e l'aggiornamento permanenti degli iscritti all'albo, attraverso sistemi di valutazione stabiliti dagli ordinamenti di categoria;
d) determinare, nel rispetto del bilancio preventivo, il contributo obbligatorio annuale che deve essere corrisposto da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
e) vigilare sul corretto esercizio della professione ed esercitare i conseguenti poteri disciplinari sugli iscritti all'albo;
f) formulare pareri in materia di liquidazione dei compensi ai professionisti;
g) esperire, su richiesta, il tentativo di conciliazione tra gli iscritti all'albo e i clienti che, nel caso di controversie relative ai compensi, possono farsi assistere anche da associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
h) formulare i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;
i) svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.
1. L'ordinamento di categoria disciplina l'organizzazione del Consiglio nazionale prevedendo che:
a) il Consiglio nazionale è composto da un numero di consiglieri determinato in rapporto al numero degli Ordini territoriali, tenuto conto della loro organizzazione e del numero degli iscritti all'albo. Il Consiglio nazionale è eletto dai consigli degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio nazionale conferisce le cariche, elegge il proprio presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio stesso, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio nazionale;
b) il controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio è affidato a un collegio dei revisori dei conti, composto da due membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti, nominati dal Ministro della giustizia ogni quattro
2. Spettano al Consiglio nazionale i seguenti compiti:
a) vigilare sul rispetto dei princìpi della presente legge;
b) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;
c) giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del 1o gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;
d) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;
e) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni e organi di carattere nazionale e internazionale;
f) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
g) determinare la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale, previa esazione dei contributi a carico iscritti agli albi, e percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;
h) determinare gli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;
i) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;
l) accreditare i percorsi formativi;
m) assicurare la compiuta informativa al pubblico sulle modalità di esercizio della professione;
n) svolgere ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 18 e al presente comma.
1. Gli ordinamenti di categoria prevedono i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale può stabilire indennità per i membri dei diversi organi al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico, nonché le modalità di elezione del Consiglio nazionale e del consiglio dell'Ordine territoriale, prevedendo le ipotesi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza e le modalità dei relativi subentri, nel rispetto delle seguenti finalità:
a) favorire la partecipazione degli iscritti;
b) garantire la trasparenza delle operazioni elettorali;
c) identificare le limitazioni all'elettorato attivo e all'elettorato passivo in presenza di gravi provvedimenti disciplinari divenuti definitivi.
1. Il codice deontologico per l'esercizio professionale assicura il corretto esercizio della professione nonché il decoro e il prestigio della professione medesima e garantisce i diritti dei cittadini utenti delle prestazioni professionali.
2. Il codice deontologico è adottato e periodicamente aggiornato dal Consiglio nazionale, previa consultazione degli Ordini territoriali.
3. Il codice deontologico è pubblicato e reso accessibile ai terzi da parte dell'Ordine professionale.
1. L'esercizio professionale, in qualunque modo esercitato, deve essere oggetto di pubblicità informativa.
1. Il professionista deve:
a) rispettare le leggi e il codice deontologico;
b) comportarsi in modo conforme alla dignità e al decoro professionali;
c) provvedere all'aggiornamento della propria formazione professionale secondo quanto previsto dall'ordinamento di categoria.
2. Il professionista che non ottempera ai doveri di aggiornamento professionale e che interrompe l'esercizio professionale per un periodo prolungato, secondo i criteri stabiliti dall'ordinamento di categoria, è radiato dall'albo.
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dall'ordinamento di categoria nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
2. Le sanzioni disciplinari sono proporzionali alla gravità della violazione.
3. Le sanzioni disciplinari sono le seguenti:
a) l'avvertimento, che consiste in un richiamo scritto comunicato all'interessato;
b) la censura, che consiste in una dichiarazione di biasimo resa pubblica;
c) la sospensione, che consiste nell'inibizione all'esercizio della professione da un minimo di un mese a un massimo di due anni;
d) la radiazione, che consiste nella cancellazione dall'albo.
4. L'ordinamento di categoria determina le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere eccezionalmente sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione; in ogni caso la sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere reiscritto all'albo, sussistendone i presupposti, non prima di cinque anni dalla data di efficacia del provvedimento di radiazione.
6. Nel caso di società tra professionisti iscritti all'albo, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società se la violazione commessa è ricollogabile a direttive impartite dalla società.
7. Nel caso di società interprofessionale, la cancellazione da uno degli albi nei quali la società è iscritta è causa legittima di esclusione dei soci iscritti al medesimo albo.
1. Gli ordinamenti di categoria disciplinano, nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, in quanto compatibili, il procedimento disciplinare, che ha inizio d'ufficio, su segnalazione del cliente o di chiunque vi abbia interesse.
2. Gli ordinamenti di categoria prevedono e disciplinano l'affidamento dell'esercizio delle funzioni disciplinari a uno specifico organo, distinto dal consiglio dell'Ordine territoriale e presieduto da un magistrato.
3. Il procedimento disciplinare è svolto assicurando:
a) la contestazione degli addebiti;
b) il diritto di difesa;
c) la distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle giudicanti;
d) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;
e) la facoltà dell'esponente con esclusione del potere di impugnativa, salvo quanto previsto dal comma 6.
4. L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla data della presunta violanzione e il procedimento deve concludersi, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla sua apertura, fatte salve le ipotesi di sospensione e di interruzione del procedimento stesso.
5. Al procedimento disciplinare di cui al presente articolo non si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. Avverso i provvedimenti disciplinari emanati dall'Ordine territoriale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale, salvo che l'ordinamento non preveda impugnazione davanti ad un'autorità diversa.
7. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che regolano i procedimenti disciplinari delle professioni istituite prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
1. Gli ordinamenti di categoria possono istituire apposite scuole di alta formazione per i professionisti e i tirocinanti, ovvero possono prevedere i criteri sulla base dei quali l'Ordine territoriale, nel rispetto delle direttive del Consiglio nazionale, può istituire tali scuole, anche mediante convenzioni e con la partecipazione di amministrazioni pubbliche, istituti di formazione, casse di previdenza, sindacati e associazioni di professionisti.
2. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro della giustizia, riconosce con decreto i titoli rilasciati dalle scuole ai fini della formazione e della ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione e vigila sull'esercizio
1. I professionisti iscritti agli albi possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professione nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;
c) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;
d) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee al perseguimento delle proprie finalità di innalzamento dei livelli di qualificazione professionale e di aggiornamento professionale.
3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.
1. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati, sono stabilite, per le sole attività riservate rese nell'interesse generale, con decreto del Ministro che ha la competenza sugli interessi e sul settore economico di riferimento della professione su proposta del rispettivo Consiglio nazionale, sentiti il Consiglio di Stato e le associazioni sindacali più rappresentative, a livello nazionale, e le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, negoziabili dal cliente in relazione alle modalità, al tempo e ai risultati delle prestazioni. Sono nulli i patti difformi qualora prevedano una riduzione superiore a un terzo del compenso minimo stabilito sulla base dei livelli tariffari. Non sono comunque previsti livelli minimi per le prestazioni professionali rese in favore
1. I provvedimenti che introducono agevolazioni o incentivi diretti a favorire la formazione e l'aggiornamento professionali, lo sviluppo dell'occupazione e l'accesso al credito non possono escludere dalle categorie dei beneficiari coloro che esercitano le attività professionali di cui alla presente legge. In particolare devono essere privilegiate le società tra professionisti e interprofessionali costituite da giovani e quelle che costituiscono sedi operative in Cina.
2. Ai professionisti di cui alla presente legge è riconosciuto un credito di imposta, determinato annualmente dalla legge finanziaria, per documentate attività di ricerca di elevato contenuto scientifico, tecnico e disciplinare.
1. I consigli degli Ordini in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino a sei mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 41, con i quali, ai sensi dell'articolo 33, il rispettivo ordinamento di categoria è adeguato alle disposizioni della presente legge.
1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 41, il Governo provvede ad adeguare alle disposizioni della presente legge l'ordinamento di categoria delle professioni ordinistiche, di cui alla presente legge, anche al fine di procedere alla unificazione tra Ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 disciplinano anche le modalità con cui procedere alle successive modificazioni e integrazioni degli ordinamenti di categoria, con cadenza almeno decennale, anche al fine di verificarne la rispondenza alle condizioni e ai presupposti di cui all'articolo 15.
1. La legge garantisce la libertà di costituzione di associazioni professionali costituite da professionisti, di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della libera concorrenza.
2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza dei princìpi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo e oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
3. Le associazioni professionali adottano un codice deontologico, vigilano sul comportamento degli associati e definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Registro delle associazioni professionali, di seguito denominato «Registro».
2. Possono chiedere l'iscrizione nel Registro le associazioni previste dall'articolo 34, in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1.
1. È istituito l'attestato di competenza, con il quale le associazioni professionali di cui al presente titolo attestano il possesso dei prescritti requisiti professionali, l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento del professionista nonché un comportamento conforme alle norme del corretto svolgimento della professione.
2. Le associazioni professionali definiscono i requisiti che il professionista deve possedere ai fini del rilascio dell'attestato di competenza di cui al comma 1, tra i quali rientrano, in particolare:
a) l'individuazione di livelli di qualificazione professionale, dimostrabili tramite il conseguimento di titoli di studio o di percorsi formativi alternativi;
b) la definizione dell'oggetto dell'attività professionale e dei relativi profili professionali;
c) la determinazione di standard qualitativi da rispettare nell'esercizio dell'attività professionale.
3. L'attestato di competenza non è requisito vincolante per l'esercizio delle attività professionali di cui al presente
1. L'iscritto all'associazione professionale ha l'obbligo di informare l'utenza, qualora richiesto, del proprio numero di iscrizione all'associazione e degli estremi dell'iscrizione dell'associazione stessa nel Registro.
1. Il Ministro dello sviluppo economico, con apposito regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina la materia e fissa i requisiti che le associazioni professionali devono possedere per essere iscritte nel Registro, nonché per essere autorizzate a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, sulla base dei seguenti princìpi:
a) gli statuti delle associazioni professionali devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi e la dialettica democratica tra gli associati ed escludere il fine di lucro;
b) le associazioni professionali devono avere una struttura organizzativa e
c) devono essere definiti un limite temporale per la validità dell'attestato di competenza e le modalità per il suo rinnovo, determinati sulla base di elementi oggettivi che garantiscano la permanenza dei requisiti in capo al professionista.
2. I codici deontologici di cui al comma 3 dell'articolo 34 e i requisiti stabiliti dalle associazioni professionali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 34 sono valutati dal Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'iscrizione delle medesime associazioni nel Registro.
1. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sull'operato delle associazioni professionali al fine di verificare il rispetto e il mantenimento dei requisiti di cui al presente titolo, e ne dispone la cancellazione dal Registro, con la conseguente revoca dell'autorizzazione a rilasciare gli attestati di competenza previsti dall'articolo 36, nel caso ravvisi irregolarità nell'operato delle predette associazioni, perdita dei requisiti stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, o prolungata inattività.
1. In sede di prima attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico definisce un regime agevolato in relazione ai requisiti organizzativi stabiliti ai sensi del presente titolo in favore
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome, uno o più decreti legislativi per la disciplina delle materie di cui agli articoli 11, comma 4, 12, comma 2, 14, 15, 16 e 33, nel rispetto delle disposizioni e dei princìpi e criteri direttivi della presente legge.
2. I decreti legislativi di attuazione della delega prevista dal comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, acquisiti i pareri dei Consigli nazionali delle categorie interessate e sentiti i rispettivi sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di sessanta
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, da esercitare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, e successive modificazioni, l'adozione di appositi regolamenti di attuazione della presente legge nelle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri interessati, con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 41. Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni dei regolamenti.
3. I regolamenti di cui al presente articolo 8 sono pubblicati in un apposito supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega prevista dall'articolo 41 precedente e delle altre disposizioni vigenti in materia di professioni intellettuali.
4. Il Governo provvede, altresì, all'esplicita abrogazione delle norme che disciplinano le materie oggetto dei regolamenti di cui al presente articolo incompatibili con i medesimi regolamenti. Le abrogazioni previste ai sensi del presente comma hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti recanti la disciplina delle specifiche materie.
1. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 41 nonché dei regolamenti di cui all'articolo 42 è istituita, con decreto del Ministro della giustizia, una apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici, esperti di particolare qualificazione professionale nonché esponenti di Ordini professionali, sindacati e associazioni di professionisti.
1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla presente legge, sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria annuale.